*** Statuto di Associazione o Circolo***

Art.1

Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

E’ costituito il Circolo Ricreativo, Aziendale, Lavoratori AMT denominato “CRAL AMT.” Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dal Codice Civile, dal D. Lgs 117/2017 e della normativa in materia Terzo Settore ed assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale. Con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi di APS già esistenti, l’acronimo “APS” diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione. Pertanto per effetto dell’iscrizione all’albo Nazionale APS la denominazione sarà “CRAL AMT APS”

Art. 2

L’associazione ha sede in Via Ruspoli n° 5/A, Genova ha durata a tempo indeterminato. Il trasferimento della sede nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria

Art. 3

L’associazione non ha fini di lucro ed assume la veste di Associazione di Promozione Sociale. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.


Art. 4

Principi e Scopi di interesse Generale della Associazione

L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 , comma 1, del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle seguenti lettere:

• Lett. B) Interventi e prestazioni sanitarie;

• Lett. I) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale;

• Lett. K) Promozione e organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

• Lett. T )Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;

L’associazione può perseguire le sopra indicate attività di interesse generale attraverso e mediante:

- Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.

- Promuovere l’assistenza e la solidarietà fra i soci.

-Collaborare con la Struttura Sanitaria per garantire quantitativamente e qualitativamente la donazione di sangue;

- Inserire nella propria organizzazione i donatori volontari di sangue, assicurando loro l’assistenza e l’aiuto compatibili con le proprie possibilità;

-Fare opera di propaganda per diffondere il più possibile nella società la convinzione dell’alto significato morale della donazione di sangue a chiunque ne abbia bisogno;

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci e in particolare esercitare, in via principale attività di interesse generale di perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività dell’associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L’associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale entro i limiti indicati e secondo le disposizioni dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017.

Per raggiungere gli scopi sociali, l’associazione si affilia ad una APS capofila e può aderire ad iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali.


Art. 5

Soci

Possono essere soci dell’associazione tutte le persone residenti sul territorio italiano che condividano le motivazioni e gli scopi dell’Associazione stessa. Gli aspiranti soci invieranno domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo della associazione. I sopra citati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell’associazione con il pagamento della relativa quota sociale, il tutto a seguito della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo. La delibera di ammissione viene trascritta sul libro dei soci e comunicata agli interessati entro trenta giorni dall’evento. In caso di mancata accettazione, questa dovrà essere comunicata al richiedente con le relative motivazioni. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 60 giorni, contro l’avverso al collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti. Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, ed i soci minori attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l’approvazione di tutte le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

Art. 6

Diritti e doveri dei Soci

L'appartenenza all’Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

a) Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall’Associazione.

b) Partecipare alle manifestazioni promosse dall’Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati.

c) Possono altresì partecipare alle attività dell’Associazione i familiari conviventi dei soci e i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.

d) Esaminare i libri sociali, al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di almeno due membri dell’Ufficio di Presidenza o di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

E’esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall’associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l’esclusione, come stabilito dal successivo art. 10.

Tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età e i soci minori attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale e che sono iscritti all’associazione da almeno sei mesi, hanno diritto di voto in assemblea per l’approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi dell’associazione ai quali può liberamente concorrere.


Art. 8

I soci hanno diritto di ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Art. 9

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo ed all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento ai Probiviri (se eletti) o al Collegio dei Revisori dei Conti che nella occasione assumono i compiti propri del Collegio dei Probiviri.

Art. 11

Organi dell’Associazione

Gli organi dell’associazione sono:

- l’Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- Ufficio di Presidenza;

- Il Collegio dei Sindaci;

- Il Collegio dei probiviri;

Art. 12

L’assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell’associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale assemblea in seconda convocazione.
A norma dell’art. 24 del Decreto Legislativo 117/2017 quarto comma, L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide

Art. 13

L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

La assemblea ordinaria dei soci:

1. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

2. Nomina e Revoca i componenti del Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri;

3. Approva il bilancio consuntivo;

4. Approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

5. Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

6. Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;

7. Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.

La assemblea straordinaria:

1) Delibera sulle modifiche statutarie e dell’atto costitutivo;

2) Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea.


Art. 14

L’assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall’assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente lo ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Art. 15

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. La seconda convocazione deve avere luogo in altro giorno successivo alla prima convocazione. La assemblea straordinaria anche in seconda convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Art. 16

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.


Art. 17

Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sedici consiglieri, eletti dall’assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica per tre anni. I membri del consiglio sono rieleggibili.
Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il presidente (se ciò non è avvenuto in sede di assemblea), (il Vicepresidente), il Segretario ed il Tesoriere.
Viene conferito al Presidente ed al Tesoriere il potere di rappresentanza disgiunta per la stipula di atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri, fino ad un massimo di quattro, dei componenti del Consiglio Direttivo, decadano dall’incarico, lo stesso Consiglio può provvedere alla loro sostituzione, nominando i soci che sono disponibili. L’Assemblea degli associati immediatamente successiva, ratificherà la nomina. I nuovi consiglieri rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio direttivo.


Art. 18

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.


Art. 19

Il Consiglio Direttivo:

- Nel suo primo insediamento propone tra i Consiglieri eletti, i quattro membri dell’Ufficio di Presidenza : Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario.

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;

- è responsabile della gestione amministrativa;

- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;

- redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

- delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;

- determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

- svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.



Art. 20

a) Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- ha la legale rappresentanza dell’associazione, per la stipula di atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale, nonché la legale rappresentanza della firma sociale.

- rappresenta il Circolo nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati.

- convoca il Consiglio Direttivo.

- presiede e convoca l’assemblea ordinaria .

- Cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

- Stipula gli atti inerenti all’attività del Circolo.

- Insieme agli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza delibera le spese per il corretto funzionamento del Circolo

- Cura insieme al Tesoriere, la stesura dei bilanci consuntivi del Circolo


b) IL Vicepresidente:

sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nel caso ne sia impedito per assenza o per altra causa.


c) Il Tesoriere:


- tiene aggiornata la contabilità ed i libri sociali;

- tiene la gestione di Cassa del Circolo;

- Cura, insieme al Presidente la stesura dei bilanci consuntivo sociale del Circolo.

- Ha il potere di rappresentanza per la stipula di atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;


d) Il Segretario

- redige i verbali del Consiglio Direttivo;

- redige ed aggiorna il libro dei soci;


Art. 21
Mandati di pagamento

I mandati di pagamento devono essere a firme doppie tra il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 22

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale

a) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, eletti dall’assemblea dei soci.

b) Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all’Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

c) Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente.


Art. 23
Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri:

a) Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi eletti dall’assemblea dei soci.

b) La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e il Circolo, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.

c) Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione alle deliberazioni disciplinari del Consiglio Direttivo e all’attività del Circolo per quanto di competenza del Collegio stesso.

d) Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese a maggioranza e possono essere impugnate davanti all’Assemblea.

e) Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.

f) Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.


Art. 24

Patrimonio dell’Associazione

1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.


Art.25

Risorse economiche

1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’art.6 del Codice del Terzo settore ( in base a quanto disposto dall’Art.33 Comma terzo dello stesso).

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Rendiconto economico-finanziario

Art. 26

I

l bilancio consuntivo comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all’assemblea per la sua approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.


Art. 27

Il bilancio consuntivo regolarmente approvato dall’assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto


Art. 28

Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.


Art. 29

In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell’associazione o a fini di pubblica utilità, ad enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D.lgs. 117/2017 “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore”, secondo quanto disposto dall’assemblea salvo altra destinazione imposta dalla legge.


Art. 30

Disposizioni finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alle normative vigenti in materia.

Libretto Convenzioni 2024

Clicca qui e scarica la versione PDF

Telegram

Cerca Cral Amt Genova News e non perdere nessun aggiornamento!

DriveSupport Statistiche*

Visualizzazioni 0
Tempo di Visualizzazione (h) 0
Copyright © 2010 - 2024 Cral aps Circolo Ricreativo Amt Genova.
Tutti i testi, immagini e foto contenuti in questo sito sono protetti dalla legge sul diritto di autore. Tutti i marchi riservati sono proprietà dei rispettivi proprietari.
Sede: Via Eugenio Ruspoli 5/a telefono: 010 541665 - 010 540619 - int 83291 - Fax 010 5955306

*Dati certificati da YouTube Analytics

Visite uniche totali 35532

Creato da Simone De Angelis